LEZIONI DI TEORIA PER TUTTE LE PATENTI
Le lezioni vengono svolte dal nostro insegnante ANTONIO CARIELLO.
Presso la nostra autoscuola disponiamo di un’ aula didattica multimediale dove è possibile esercitarsi su terminali per quiz simulazione esami (anche con cuffie in caso di dislessia e per stranieri), nei seguenti giorni e orari di ufficio:
- Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00
- Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30.
Durata di ogni lezione: 1 ora e mezza.
Con corso suddiviso per specifico argomento e quiz fine lezione.
Oltre ai normali corsi di teoria/quiz verranno svolti:
- Lezioni di meccanica (cambio gomme e controllo livelli olio e acqua);
- Proiezioni video sulla sicurezza stradale ed eventuali lezioni dedicate;
- Programmi educativi e didattici di sensibilizzazione contro l’abuso di alcool, rese più efficaci con l’uso di lenti speciali che deformano e limitano la percezione visiva, ottenendo una verosimile simulazione degli effetti dell’abuso di consumo alcolico sulle attività ed i comportamenti.
OCCHIALI EBREZZA ALCOLICA
Gli occhiali ALCOVISTA® per la percezione visiva dello stato di ebbrezza sono stati progettati per rendere più efficaci i programmi educativi e didattici di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol.
Grazie a lenti speciali che deformano e limitano la percezione visiva, si ottiene una verosimile simulazione degli effetti dell’abuso di consumo alcolico sulle attività ed i comportamenti, come ad esempio:
- riduzione della vigilanza;
- rallentamento del tempo di reazione;
- distorsione visiva;
- modifica percettiva della distanza reale;
- riduzione della visione periferica;
- visione “sdoppiata”;
- mancanza di equilibrio nella deambulazione.
Gli occhiali simulazione Alcovista® vengono forniti con una custodia protettiva e un panno in microfibra.
LEZIONI DI GUIDA PER TUTTE LE PATENTI
Le lezioni di guida pratica vengono effettuate con i veicoli della nostra autoscuola, dalle ore 9.00 alle ore 22.00 ad orario continuato.
LA NOSTRA AUTO PER LE GUIDE PATENTE CATEGORIA B
Disponiamo di un ampio parco mezzi, grazie al quale possiamo svolgere corsi di guida per ogni tipo di patente.
Grazie alla Cooperativa Autoscuole Fiorentine (COOAF), alla quale siamo affiliati, abbiamo a disposizione anche veicoli pesanti come furgoni, autobus, autocarri e autoarticolati.
Per permettere il conseguimento di tutti i tipi di patente di guida, la Cooperativa Autoscuole Fiorentine (COOAF), alla quale siamo affiliati, mette a disposizione un vasto parco mezzi, composto da:
- 10 Motocicli e 3 Campi Scuola per patenti A1, A2, A3;
- 3 Autovetture adatte per disabili;
- 2 Autobus;
- 1 Autotreno;
- 1 Autocarro.
IL NOSTRO PARCO MEZZI
SIDA QUIZ APP E DVD MANUALE DIDATTICO
All’atto dell’ iscrizione in autoscuola per il conseguimento della patente, riceverai in regalo il materiale didattico, che include il manuale e i quiz casa o quiz app.
VISITE MEDICHE
Presso la nostra autoscuola si possono effettuare visite mediche per:
- Rinnovo patente
- Rilascio e conseguimento patente
- Duplicati della patente
- Conversione della patente
- Riclassificazione della patente
Le seguenti visite si svolgono presso le nostra sede nei seguenti orari:
Martedì | alle 18.30 |
Giovedì | alle 18.45 |
Sabato | alle 10.00 |
RILASCIO E CONSEGUIMENTO PATENTE
L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando un esame teorico ( prova di controllo delle conoscenze ) e un esame pratico ( prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ).
ESAMI DI TEORIA
Possono essere sostenuti dopo l’iscrizione, secondo la disponibilità e sentito il parere dell’insegnante.
Si hanno 6 mesi di tempo per effettuare fino a 2 prove d’esame.
Qualora non venga superato l’esame teorico per sostenere un nuovo esame deve trascorrere almeno un mese e un giorno.
In caso di seconda bocciatura occorre rinnovare la pratica.
FOGLIO ROSA
Superato l’esame di teoria e non prima, gli verrà consegnato il foglio rosa e potrà esercitarsi alla guida.
Il foglio rosa è valido sei mesi ed entro questi sei mesi il candidato può affrontare l’esame di guida per due volte, non prima però che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio del foglio rosa.
ESAMI DI GUIDA
Si possono prenotare (sempre dopo aver sentito il parere dell’istruttore) gli allievi che hanno superato l’esame teorico.
Gli esami pratici non possono essere sostenuti prima che sia trascorso un mese e un giorno dalla data dell’esame teorico.
Hai ulteriori 6 mesi di tempo per effettuare fino a 2 prove.
Gli esami per la patente di categoria B si svolgono secondo disponibilità del D.D.T.
Gli esami per la patente di categoria A si svolgono presso la sede della COOAF in date stabilite di volta in volta.
Qualora non venga superato l’esame di guida per sostenere un nuovo esame deve trascorrere almeno un mese e un giorno.
In caso di seconda bocciatura occorre rinnovare la pratica.
- Carta d’identità in corso di validità;
- Patente di guida in corso di validità (se ne hanno conseguite precedentemente);
- 3 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
- •Marca da Bollo da 16,00 Euro (necessaria per la visita medica);
- •Visita medica;
- Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari*;
- Certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia/di fiducia;
- Codice Fiscale.
*E’ richiesta la concordanza tra i dati anagrafici riportati sul permesso di soggiorno ed il documento di identità/riconoscimento.
RINNOVO PATENTE
E’ possibile procedere con il rinnovo a partire dal quarto mese precedente la scadenza.
Senza la necessità di prendere un’appuntamento, sarà effettuata una visita medica presso la sede dell’autoscuola, sostenuta da medici sanitari abilitati.
Terminata la quale il medico dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti psico-fisici per una guida sicura, rilascia un certificato da allegare alla patente per dimostrare l’avvenuto rinnovo.
Il certificato rimpiazza, in via provvisoria, la patente di guida, nell’attesa che quest’ultima venga recapitata nel giro di pochi giorni, presso l’indirizzo da voi dichiarato tramite posta raccomandata a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri.
(Motorizzazione Civile).
Orario Visite Mediche
Martedì | alle 18.30 |
Giovedì | alle 18.45 |
Sabato | alle 10.00 |
- 1 Fototessera (sfondo bianco/volto scoperto);
- Patente di guida;
- Codice fiscale.
DURATA DI VALIDITÀ DELLE PATENTI
I tempi di rinnovo variano da patente a patente secondo la tabella seguente:
Patente | AM-A1-A2-A-B1-B | C1-C-C1E-CE | CE per guida autotreni e autoarticolati sup. a 20 t. | D1-D1E-D-DE |
Fino a 50 anni | 10 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Tra 50 e 60 anni | 5 anni | |||
Tra 60 e 65 anni | 1 anno c/o CML | |||
Tra 65 e 68 anni | 2 anni c/o CML | 1 anno c/o CML | ||
Tra 68 anni e 70 anni | Declassata a patente C | Declassata a patente C | ||
Tra 70 e 80 anni | 3 anni | |||
Dopo 80 anni | 2 anni |
Limitazioni eventuali che riguardano la guida di autoveicoli di caratteristiche particolari o inferiori a quelle previste, oppure la durata di validità della patente, sono annotate sul documento stesso.
Coloro che hanno compiuto 65 anni se vogliono guidare autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati di massa complessiva non superiore a 20 t, o macchine operatrici devono sottoporsi ad accertamento biennale.
Coloro che hanno compiuto 65 anni, e fino a 68, per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t devono munirsi di apposito attestato medico annuale.
Coloro che hanno compiuto 60 anni, e fino a 68, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone devono munirsi di apposito attestato medico annuale.
Per i diabetici trattati con insulina in possesso di patente C, D, CE o DE gli accertamenti hanno cadenza annuale, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.
In tutti i casi, oltre alla conferma di validità della patente occorre sottoporsi agli accertamenti dei requisiti per la conferma del CAP quando prescritto.
Per i titolari di KA e KB l’accertamento dei requisiti per la conferma di validità del certificato avviene ogni 5 anni.
Dal 10.9.2008 il CAP KD è sostituito dalla CQC (carta di qualificazione del conducente) per patenti D, DE e dal 10.9.2009 occorre la CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di cose con veicoli per i quali occorre patente C, CE.
La CQC dovrà essere rinnovata ogni 5 anni dopo aver frequentato apposito corso.
Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale (CML ).
Fonte: patente.it
(Fonte mit.gov.it)
DUPLICATO PATENTE
Si richiede il duplicato della patente in tutti i casi in cui l’originale non è più valido perchè scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.
In prossimità alla data di scadenza della patente (non superiore a 4 mesi dalla scadenza), insieme al duplicato, sarà necessario effettuare anche il rinnovo, con conseguente visita medica.
In tal caso dovranno essere forniti anche:
- Marca da bollo da 16,00 euro (necessaria per visita medica);
- Visita medica;
- 3 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto).
Se la patente ha scadenza ad oltre un anno non occorre la visita medica di rinnovo, basterà quindi integrare i seguenti documenti:
- 3 Fototessere, di cui una autenticata in comune.
DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO
Per patente deteriorata si intende una patente in cui almeno uno dei dati , anagrafici e non, sia illeggibile o fotografia alterata
- Carta d’identità in corso di validità;
- Patente di guida in corso di validità, deteriorata, in originale;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari in corso di validità, in originale*;
- 2 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto).
* se in corso di rinnovo, con ricevuta allegata
DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO/FURTO/DISTRUZIONE
In caso di smarrimento/furto/distruzione della patente il conducente ne richiederà il duplicato agli organi di polizia che ricevono la denuncia.Soltanto nel caso in cui la patente risultasse non duplicabile dall’ufficio centrale operativo (UCO), il titolare potrà richiedere il duplicato in autoscuola.
- Carta d’identità in corso di validità ;
- Denuncia di smarrimento/furto/distruzione della patente rilasciata agli organi di polizia in originale;
- Permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia in originale con indicato non duplicabile da UCO;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari in corso di validita, in originale;
- 2 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
Solo se in scadenza della patente:
- Marca da bollo da 16,00euro (necessaria per visita medica);
- Visita medica.
Se la patente ha scadenza ad oltre un anno non occorre la visita medica di rinnovo, basterà quindi integrare i seguenti documenti:
- 1 Fototessera autenticata in comune.
DUPLICATO PATENTE PER VARIAZIONE DATI
- Documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risultino i dati discordanti da quelli riportati sulla patente originale;
- Patente di guida in corso di validità, originale;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari in corso di validita, in originale;
- 2 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
- Certificato rilasciato da ambasciata con variazione anagrafica, e timbrata in prefettura con marca da bollo da 16,00 euro (solo per cittadini extracomunitari);
Solo se in scadenza della patente:
- Marca da bollo da 16,00 euro (necessaria per visita medica);
- Visita medica.
Se la patente ha scadenza ad oltre un anno non occorre la visita medica di rinnovo, basterà quindi integrare i seguenti documenti:
- 1 Fototessera autenticata in comune.
DUPLICATO PATENTE IN SEGUITO A RICLASSIFICAZIONE
Qualora in sede di accertamento dei requisiti psicofisici, per rinnovo della patente di guida o per altri motivi, il conducente venisse giudicato idoneo per una patente di categoria diversa da quella posseduta, egli dovrà richiedere un duplicato del documento per riclassificazione.
Se superati i 65 anni d’età, non vuole riclassificarla, dovrà effettuare la visita in Commissione Locale.
Nell’attesa del duplicato verrà rilasciato un permesso provvisorio di guida.
- Carta d’identità in corso di validità ;
- Patente di guida in corso di validità;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari in corso di validità, in originale;
- 2 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
Solo se in scadenza della patente:
- Marca da bollo da 16,00euro (necessaria per visita medica);
- Visita medica.
Se la patente ha scadenza ad oltre un anno non occorre la visita medica di rinnovo, basterà quindi integrare i seguenti documenti:
- 1 Fototessera autenticata in comune.
CONVERSIONE PATENTE
E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda.
Per coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, si potrà procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida.
I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione* integrale ed ufficiale;
acquisita la residenza, potranno richiedere la conversione ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) del documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità.
Le patenti di guida rilasciata da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE sono equiparate a patenti italiane.
Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa, può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza;
alla scadenza del periodo di validità richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.
Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria.
In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.
Il titolare di patente di guida UE o SSE acquisita la residenza anche “normale” in Italia:
– Deve convertirla ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è “senza limiti” di validità amministrativa (detta disposizione è in vigore dal 19 gennaio 2013 ).
– Deve convertirla prima della revisione disposta a carico del titolare.
Tuttavia i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell’età del conducente e della categoria di patente posseduta.
* la traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA CON APPLICAZIONE
( Circolare Prot. n° 12533 del 30 maggio 2016 – Svizzera-Conversioni di patenti di guida )
Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador (2),Ecuador (5), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islaele (7), Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia (6) Slovenia, Spagna, Sli Lanka (3), Svezia, Svizzera (9), Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (8), Ungheria, Uruguay (4).
(1) Valido fino al 25 dicembre 2019
(2) Valido fino al 19 settembre 2014
(3) Valido fino al 14 novembre 2016
(4) Valido fino al 12 dicembre 2014 – Entrata in vigore del nuovo Accordo Italia Uruguay: 17/05/2015. Valido fino al 17/05/2020
(5) Valido fino al 12 marzo 2017
(6) Valido fino al 8 aprile 2018
(7) Valido fino al 10 novembre 2018
(8) Valido fino al 29 maggio 2021
(9) Valido fino al 11 giugno 2021
NOTA BENE: Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada: personale diplomatico e consolare
Cile: diplomatici e loro familiari
Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari
CONVERSIONE PATENTE ESTERA
DOCUMENTI:
- Carta d’identità;
- Patente estera in corso di validità in originale;
- 3 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
- Marca da bollo da 16,00 euro (necessaria per visita medica);
- Visita medica;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari in corso di validità, in originale;
- Traduzione in bollo che deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (Consolato) e tale documento deve essere convalidato dalla Prefettura di competenza (autenticità, firma del Consolato).
- Tale procedura può variare a seconda degli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano e lo stato di appartenenza del richiedente, si consiglia quindi di verificare con l’ufficio l’esattezza delle informazioni sopra riportate.
Cittadini Comunitari
Non hanno limiti di tempo per richiedere la conversione della patente dello stato da cui provengono.
Cittadini Extracomunitari
ATTENZIONE!! Per richiedere la conversione di una patente estera un cittadino extracomunitario deve essere residente in Italia da meno di 4 anni ed averla conseguita prima della residenza in Italia.
CONVERSIONE PATENTE PER MILITARE IN CONGEDO
DOCUMENTI:
- Carta d’identità;
- Eventuale Patente di guida civile in originale;
- 3 Fototessere ( sfondo bianco/volto scoperto);
- Marca da bollo da 16,00 euro (necessaria per visita medica);
- Allegato N relativo ai veicoli militari condotti rilasciato dall’Autorità Militare presso il quale è stata conseguita l’abilitazione;
- Fotocopia autenticata in bollo del congedo oppure congedo in originale (ENTRO UN ANNO DAL CONGEDO).
Presentandovi con i documenti necessari potrete sottoporvi alla visita medica.
CONVERSIONE PATENTE PER MILITARE IN SERVIZIO
DOCUMENTI:
- Carta d’identità;
- Eventuale Patente civile in originale;
- Patente militare;
- 3 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
- Marca da bollo da 16,00 euro (necessaria per visita medica);
- Visita medica:
- Dichiarazione del comando relativo allo stato di servizio con autorizzazione alla conversione della patente militare.
Presentandovi con i documenti necessari potrete sottoporvi alla visita medica.
PERMESSO PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA
Per poter guidare veicoli in uno stato non aderente alla CEE (Comunità Economica Europea) è necessario il permesso internazionale di guida.
Il permesso internazionale di guida può essere rilasciato per la guida nei paesi extracomunitari che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra (1949), ed ha una validità di anni 1 (uno).
La patente internazionale di guida può essere rilasciata per la guida nei paesi extracomunitari che hanno aderito alla Convenzione di Vienna (1968), ed ha una validità di anni 3 (tre).
La validità del permesso/patente internazionale è subordinata alla validità della patente italiana.
CORSO RECUPERO PUNTI PATENTE
Solo con la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, il documento che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, si può avere l’autorizzazione alla frequenza di un corso di recupero dei punti.
E’ possibile tramite la nostra Cooperativa Autoscuole Fiorentine (COOAF), alla quale siamo affiliati, frequentare dei corsi per il recupero punti, che sono diversi a seconda del tipo di patente posseduta:
- il corso rivolto ai titolari di patente A e B dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti;
- il corso rivolto ai titolari di patente C, D, CE, DE, KA e KB dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti;
I corsi dovranno essere svolti in 2 settimane per le patenti B e in 3 settimane per chi ha una patente superiore, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il corso è obbligatorio e le eventuali assenze dovranno essere recuperate.
A fine corso verrà rilasciato un attestato e da quel momento avrete acquisito i vostri punti.
La legge 120/2010 ha previsto, a breve, l’obbligo di un esame al termine del corso. Al momento però non si sa nulla di preciso.
PER CHI HA UNA BUONA CONDOTTA!È possibile riavere totalmente i 20 punti soltanto nei casi in cui:
- non siano esauriti tutti
- per due anni consecutivi dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che implicano ulteriori detrazioni.
PREMIO
Per i soggetti che non commettono infrazioni che comportano la diminuzione di punti per un periodo di due anni, oltre ai 20 punti, verrà assegnato un premio di altri 2 punti per ogni biennio, fino ad un massimo di 10.
Fonte: patente.it
CORSO RECUPERO PUNTI CQC
I corsi di recupero dei punti per la CQC (carta di qualificazione dei conducenti), si svolgono presso la nostra Cooperativa Autoscuole Fiorentine (COOAF), alla quale siamo affiliati, ed hanno una durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti.
L’iscrizione al corso è possibile solo dopo aver ricevuto la comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Ministero delle Infrastrutture Trasporti.
Il corso si conclude entro 4 settimane dalla data di avvio.
Ogni lezione non può avere durata superiore a 3 ore giornaliere.
Al termine del corso viene rilasciato dall’autoscuola un attestato di recupero del punteggio.
REVISIONE PATENTE
La revisione della patente è un provvedimento di natura cautelare, che può essere adottato dalla Motorizzazione, quando sorge il dubbio che il titolare di patente di guida non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, oppure dell’idoneità tecnica.
Nel primo caso è disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, e invece nel secondo, legato spesso a violazioni del codice stradale, viene disposto un nuovo esame di teoria e guida.
ATTENZIONE: E’ sufficiente commettere 3 violazioni stradali da cinque punti, nell’arco di un anno, per essere costretti alla revisione della patente e all’ esame di idoneità tecnica.
Chiunque compie 3 infrazioni che comportano la decurtazione di almeno 5 punti, nell’arco dei dodici mesi, sarà sottoposto alla Revisione tecnica della Patente, questo significa dover sostenere nuovamente l’esame teorico e pratico per accertare la propria idoneità tecnica alla guida.
DECURTAZIONE PUNTI PATENTE
Il numero dei punti decurtati per le infrazioni stradali dipende dalla gravità delle violazioni commesse, a seconda delle stesse, si possono infatti perdere da 1 a 10 punti; se invece sono accertate più infrazioni simultaneamente, al conducente del veicolo possono essere tolti fino a 15 punti. Con l’azzeramento dei punti a disposizione sulla patente si viene sottoposti alla Revisione tecnica della Patente .
ESAME DI IDONEITA’ TECNICA
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa.
Il conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione dispone di una prova teorica superata la quale accede ad una prova pratica.
L’esito negativo della prova teorica comporta la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente di guida.
L’esito negativo della prova pratica comporta la revoca della patente di guida.
L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è superato solo se la prova teorica e la prova pratica hanno esito positivo.
PROVA TEORICA
L’esame viene svolto attraverso schede quiz informatizzate, si effettua presso la Motorizzazione Civile, attraverso un questionario di 40 domande.
PROVA PRATICA
La prova pratica è effettuata al termine della sessione degli esami di teoria.
Nel caso di revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione della stessa, l’esame è effettuato dopo il periodo di sospensione.
Nel caso in cui la patente sia stata sospesa a tempo indeterminato, si potrà eseguire la prova di guida, solo generando, in sede di esame, il decreto di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente
Nel caso in cui la patente sia sospesa a tempo determinato, l’esame di guida potrà essere eseguito soltanto dopo il termine del periodo di sospensione stesso, cioè dopo la restituzione della patente che dovrà essere esibita in originale all’atto dell’esame di guida.
- Provvedimento di revisione in originale;
- Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a 3 mesi) in originale e fotocopia, rilasciato dalla Autorità Sanitaria come prescritto sul provvedimento di revisione;
- Il certificato non è richiesto se non prescritto nel provvedimento suddetto;
- Patente in corso di validità in originale, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato;
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari in corso di validità, in originale.