documents-icon DOCUMENTI:

  • Carta d’identità;
  • Patente di guida;
  • 3 Fototessere (sfondo bianco/volto scoperto);
  • Marca da Bollo da 16,00 Euro (necessaria per la visita medica);
  • Visita medica;
  • Permesso di soggiorno per cittadini stranieri;
  • Certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia/di fiducia;
  • Codice fiscale.

PATENTE CQC

Conseguibile a 21 anni

La Carta di Qualificazione del Conducente (in sigla CQC), è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida.

E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di merci su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

La CQC è rilasciata per ciascuna delle 3 modalità di trasporto:

  1. Conduzione di veicoli adibiti al trasporto di MERCI.
  2. Conduzione di veicoli adibiti al trasporto di PERSONE.
  3. Conduzione di veicoli adibiti al trasporto di MERCI e PERSONE

Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria.

Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.

Per conseguirla, è necessario seguire un corso di formazione iniziale di 130 ore teorico con obbligo di frequenza + 10 ore di guide presso autoscuole o centri abilitati. 

Successivamente è previsto l’esame finale presso le sedi UMC.

La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza attraverso la frequenza di un corso di aggiornamento di 35 ore obbligatorie senza esame finale.


Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.
L’obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre per :

– C.Q.C per il trasporto di PERSONE dal 10/09/2008; 

– C.Q.C per il trasporto di MERCI dal 10/09/2009.

La decurtazione dei punti:
Come la patente di guida, così anche la suddetta carta è dotata di 20 punti. In caso di infrazione con il veicolo professionale, la decurtazione di punti si applica su questi documento, anzichè sulla patente di guida del conducente.

La CQC sostituisce:

CAP KC: permetteva la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni;

CAP KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.

Chi può chiedere la C.Q.C. senza esami

TRASPORTO PERSONE

Tutti i conducenti, che posseggono l’abilitazione professionale di tipo KD, conseguita al 09/09/2008, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO PERSONE, recandosi presso l’autoscuola muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente + fotocopia KD ( che, all’emissione della carta di qualificazione del conducente sarà ritirato dall’ufficio ). Si ricorda che per mantenere il KB ( incluso nel KD ) se ne dovrà fare apposita richiesta, pagando i diritti e valori bollati corrispondenti, diversamente verrà annullato. In effetti la C.Q.C. per Trasporto Persone sostituisce di fatto il KD, ma non il KB.

TRASPORTO MERCI

Tutti i conducenti, possessori di patente C, conseguita antecedentemente al 09/09/2009, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO di MERCI, recandosi presso l’autoscuola muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente. Il costo è simile a quello del duplicato patente di guida.

Chi è esentato dalla C.Q.C.

TRASPORTO PERSONE

Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus e minibus in conto proprio, ad esclusione degli scuolabus,che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio(privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

TRASPORTO MERCI

Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa. Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.).Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.

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